1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.28, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.
3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal